Patto di non concorrenza

Patto di non concorrenza

In base all'art. 2125 del Codice Civile:

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è valido se:

  • risulta da atto scritto
  • se è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e
  • se il vincolo è contenuto entro determinati limiti di oggetto; di tempo e di luogo
  • La durata non può essere superiore a 5 anni per i dirigenti ed a 3 anni negli altri casi

Caratteristiche

Per l'azienda:

  • l'accantonamento non è soggetto a ritenute INPS
  • l'accantonamento è un costo fiscalmente deducibile
  • inoltre garantisce la fedeltà dei dipendenti 'chiave'

Per il dipendente:

  • l'accantonamento non è soggetto a ritenute INPS
  • l'accantonamento non è soggetto a ritenute IRPEF
  • l'importo annualmente accantonato non deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi

 
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