
Patto di non concorrenza
In base all'art. 2125 del Codice Civile:
Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è valido se:
- risulta da atto scritto
- se è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e
- se il vincolo è contenuto entro determinati limiti di oggetto; di tempo e di luogo
- La durata non può essere superiore a 5 anni per i dirigenti ed a 3 anni negli altri casi
Caratteristiche
Per l'azienda:
- l'accantonamento non è soggetto a ritenute INPS
- l'accantonamento è un costo fiscalmente deducibile
- inoltre garantisce la fedeltà dei dipendenti 'chiave'
Per il dipendente:
- l'accantonamento non è soggetto a ritenute INPS
- l'accantonamento non è soggetto a ritenute IRPEF
- l'importo annualmente accantonato non deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi


